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Il “collocamento in disponibilità” dei dipendenti pubblici in esubero è disciplinato dagli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.Gli articoli 33 e ss. del d.lgs. n.165/2001 in materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva, così come ridisegnati ed integrati da più interventi successivi del legislatore, disciplinano le procedure di gestione degli esuberi di personale e gli effetti sul trattamento economico e previdenziale dei lavoratori collocati in disponibilità. La circolare fornisce chiarimenti in ordine al versamento degli oneri sociali corrisposti dalle Amministrazioni pubbliche all'INPS durante il periodo in cui il dipendente è collocato in disponibilità (art. 33, comma 4, del D.L.gs n.165/2001) e sui riflessi pensionistici e previdenziali.
Il “collocamento in disponibilità” dei dipendenti pubblici in esubero è disciplinato dagli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.Gli articoli 33 e ss. del d.lgs. n.165/2001 in materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva, così come ridisegnati ed integrati da più interventi successivi del legislatore, disciplinano le procedure di gestione degli esuberi di personale e gli effetti sul trattamento economico e previdenziale dei lavoratori collocati in disponibilità. La circolare fornisce chiarimenti in ordine al versamento degli oneri sociali corrisposti dalle Amministrazioni pubbliche all'INPS durante il periodo in cui il dipendente è collocato in disponibilità (art. 33, comma 4, del D.L.gs n.165/2001) e sui riflessi pensionistici e previdenziali.



