INPS - Messaggio 20 gennaio 2021, n. 227

Ente: 
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Fonte: 
INPS
Data Fonte: 
20/01/2021
Prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Durata massima della prestazione
Thesaurus: 
Riforme
Abstract: 

Con il Messaggio in oggetto, l'INPS fornisce indicazioni sulla prestazione di accompagnamento a pensione di cui all'art. 4, comma 2, della L. 28 giugno 2012, n. 92, c.d. isopensione che viene erogata in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato, che maturano i requisiti minimi contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione entro massimo 4 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Con la Legge di Bilancio 2021, Legge 30 dicembre 2020 n. 178, è stato prorogato fino al 2023 il periodo di permanenza nella prestazione di accompagnamento a pensione (art. 1, comma 345), già elevato a 7 anni dall'art. 1, comma 160, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 limitatamente al periodo 2018-2020. Pertanto, l'Istituto comunica che fino al 2023 il periodo di fruizione dell'isopensione può avere durata massima di 7 anni, ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2023, con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2023.

Visualizza e scarica l'atto: 
AllegatoDimensione
PDF icon Messaggio 20 gennaio 2021, n. 22755.7 KB