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Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 , in vigore dal 13 agosto 2022, ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. I permessi e il congedo di cui al presente messaggio, come modificati dalla novella normativa, possono essere richiesti presentando domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, contact center integrato o Istituti di Patronato).
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Messaggio 5 agosto 2022, n. 3096 | 85.94 KB |