INPS - Messaggio 5 novembre 2021, n. 3809

Ente: 
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Fonte: 
INPS
Data Fonte: 
05/11/2021
Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Thesaurus: 
Lavoro
Occupazione femminile
Abstract: 

L’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

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