Legge 7 aprile 2017, n. 47

Ente: 
Il Presidente della Repubblica
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
93
Data Fonte: 
21/04/2017
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Thesaurus: 
Immigrazione
Abstract: 

La legge in oggetto riguarda il fenomento dei migranti minori non accompagnati e la ratio perseguita dal provvedimento è quella di rafforzare le tutele garantite ai minori. Il provvedimento ha introdotto importanti innovazioni e ha proceduto a una sistemazione organica della materia. La legge 47 si applica ai minori stranieri, in ragione della loro condizione di vulnerabilità, che non siano accompagnati e ai quali è riconosciuto, dall'ordinamento giuridico italiano, il diritto di protezione, al pari dei minori, cittadini italiani o cittadini dell'Unione Europea. Dal punto di vista sostanziale e concreto, sono minori, ai quali, nonostante siano entrati irregolarmente nel territorio nazionale dello Stato, viene riconosciuta la titolarità di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, che l'Italia ha ratificato e reso esecutiva con la legge n. 176/1991. Il presente provvedimento, ispirandosi ai principi di protezione e alla salvaguardia dei minori, prescrive, all'articolo 3, il divieto di respingimento, previsto all'ex articolo 19, comma 1, del testo unico sull'immigrazione n. 286 del 1998. L'articolo 4 si occupa del tema dell'accoglienza, in particolare, delle strutture di prima accoglienza, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 142 del 18 agosto 2015. L'articolo 11 prevede l'istituzione di un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei Garanti regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre. Inoltre, l'articolo 12 della presente legge disciplina il sistema di protezione per i minori che devono essere accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri, come stabilito dall'articolo 1 sexies del decreto-legge n. 416 del 1989. I minori devono, inoltre, essere tutelati nei diritti fondamentali alla salute e all'istruzione e l'articolo 14 prescrive che siano iscritti al Servizio sanitario nazionale e che siano inseriti presso le istituzioni scolastiche. L'articolo 15 prevede il diritto all'ascolto in tutti i procedimenti che li riguardino. L'Italia, ai sensi dell'articolo 20, promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine.