MLPS - Decreto 7 febbraio 2014

Ente: 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
129
Data Fonte: 
06/06/2014
Fondo di solidarieta' residuale ai sensi dell'articolo 3, comma 19, legge 28 giugno 2012, n. 92
Thesaurus: 
Lavoro
Politiche sociali
Abstract: 

 

In attuazione degli istituti di tutela previsti dall'art. 3 della  legge di riforma del mercato del lavoro, c.d. Legge Fornero, il presente decreto istituisce presso l'Inps il Fondo  di  solidarieta'  residuale allo scopo di assicurare tutela, in costanza di  rapporto  di  lavoro nei casi di riduzione o  sospensione  dell'attivita'  lavorativa,  ai lavoratori dipendenti  dalle  imprese  appartenenti  ai  settori  non rientranti nel campo  di  applicazione  della  normativa  in  materia d'integrazione salariale, purche' con piu'  di  quindici  dipendenti, per i quali non sia stato costituito un  fondo  ovvero che siano esclusi dal  campo  di  applicazione  del  fondo  di settore. Entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto,  l'Inps  provvede  ad  individuare  i  soggetti  tenuti   al versamento del contributo al Fondo.

Documento: 

In attuazione degli istituti di tutela previsti dall'art. 3 della  legge di riforma del mercato del lavoro, c.d. Legge Fornero, il presente decreto istituisce presso l'Inps il Fondo  di  solidarieta'  residuale allo scopo di assicurare tutela, in costanza di  rapporto  di  lavoro nei casi di riduzione o  sospensione  dell'attivita'  lavorativa,  ai lavoratori dipendenti  dalle  imprese  appartenenti  ai  settori  non rientranti nel campo  di  applicazione  della  normativa  in  materia d'integrazione salariale, purche' con piu'  di  quindici  dipendenti, per i quali non sia stato costituito un  fondo  ovvero che siano esclusi dal  campo  di  applicazione  del  fondo  di settore. Entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto,  l'Inps  provvede  ad  individuare  i  soggetti  tenuti   al versamento del contributo al Fondo.

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