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Ai fini della redazione del bilancio di esercizio da parte degli enti del Terzo settore, l’art. 13 del D.Lgs. n. 117/2020 dispone che gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. La norma sottende l'utilizzo del principio di competenza economica per la redazione del bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro, mentre consente l'utilizzo del principio di cassa per gli enti con dimensione economica inferiore a tale soglia. Il bilancio di cui sopra deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che con il DM 5 marzo 2020 ha adottato i modelli di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, nonché il modello di rendiconto per cassa. Tali disposizioni si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data del 18 aprile 2020, data di pubblicazione del DM 5 marzo 2020.
Con il Comunicato del 30 aprile 2020 sono state apportate modifiche al presente provvedimento.



