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Con il presente atto si dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevata, in riferimento all'art. 33, sesto comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia.
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n.90/2014: comma 1 sollevate in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della irragionevolezza della disciplina, 77, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia; comma 2 sollevate in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della irragionevolezza della disciplina, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt.1, 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna; commi 1, 2 e 3 sollevate in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della irragionevolezza della disciplina, 81, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost., dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n.90/2014: comma 2 sollevata, in riferimento all'art.3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna; commi 1, 2 e 3 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole eguaglianza di trattamento, dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio.



