Sentenza 4 maggio - 14 luglio 2016, n. 176

Ente: 
Corte Costituzionale
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
29
Data Fonte: 
20/07/2016
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Personale in mobilità ex art. 1, commi da 421 a 425 della legge n. 190 del 2014 non completamente ricollocato al 31 dicembre 2016 - Definizione, a cura degli enti di area vasta, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva, previo confronto con le organizzazioni sindacali - Collocamento in disponibilità per il personale in soprannumero. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), art. 1, comma 428. - (T-160176)
Thesaurus: 
Lavoro
Abstract: 

Con il presente atto si dichiara l'inammissibilità delle  questioni  di  legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità  2015), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe. Dichiara inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 428, della legge n. 190 del 2014, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.