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Il decreto legislativo n. 167/2011 sancisce il riordino della disciplina sull'apprendistato semplificando notevolmente la materia, rendendola omogenea su tutto il territorio nazionale, e aumentando altresì la valenza dello strumento che, alla luce del nuovo testo unico, diviene la modalità principale di accesso dei giovani nel mondo del lavoro. L'art. 1 definisce infatti l'apprendistato come "un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani", declinabile nelle tre tipologie di apprendistato per l'acquisizione di una qualifica e di un diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca. Per quest'ultima tipologia si segnala la sua estensione anche ai fini del praticantato per l'accesso nelle professioni ordinistiche, nonchè per il reclutamento di giovani ricercatori ai fini dell'inserimento nelle imprese. L'utilizzo dello strumento è previsto anche per la riqualificazione dei lavoratori in mobilità espulsi dai processi produttivi. A norma dell'art. 2, la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale di settore, dopo un periodo transitorio non superiore a sei mesi. Per l'applicazione del contratto di apprendistato, per il settore pubblico, si dovrà attendere l'emanazione, di un decreto di armonizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.