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La legge di riforma della P.A. - c.d. "riforma Madia" - reca disposizioni volte a riorganizzare l'amministrazione statale e la dirigenza pubblica attraverso il miglioramento dell'opera di digitalizzazione della P.A., il riordino degli strumenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi e l'elaborazione dei testi unici delle disposizioni in materie oggetto di stratificazioni normative. Le deleghe al Governo riguardano svariati ambiti dell'organizzazione della macchina pubblica, della gestione del personale e dei processi che ne governano azioni e funzioni. Si segnalano pertanto le disposizioni in materia di:
Semplificazione amministrativa - Gli artt. 1 - 7 intervengono sull'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese attraverso il potenziamento della cittadinanza digitale (accesso a qualunque servizio on line con un solo PIN universalmente accettato da tutti gli erogatori di servizi; definizione di livelli minimi di qualità, sicurezza, accessibilità e tempestività dei servizi in modalità digitale e sanzioni per le amministrazioni inadempienti;; accesso alla banda ultralarga con priorità nei bandi pubblici ai progetti nei settori scolastico, sanitario e turistico; pagamenti digitali ed elettronici come mezzo principale da utilizzare nelle transazioni con le pubbliche amministrazioni.), il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, di silenzio/assenso tra le pubbliche amministrazioni e tra le stesse e i privati, e la ridefinizione degli obblighi in materia di trasparenza della P.A. apportando correzioni al D.Lgs. 33/2013.
Organizzazione- Gli artt. 8 - 10 prevedono l'emanazione di decreti legislativi in materia di ruolo e funzioni della Presidenza del Consiglio, riorganizzazione di ministeri, agenzie governative, enti pubblici non economici, uffici di diretta collaborazione dei ministri; riorganizzazione delle funzioni e del personale delle Forze di polizia, del Corpo forestale dello Stato, dei corpi di polizia provinciale, dei Vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie di porto e della Marina militare; numero unico europeo 112; Pubblico registro automobilistico; prefetture-UTG; ordinamento sportivo; autorità portuali; camere di commercio.
Personale- Gli artt. 11 - 15 attribuiscono deleghe in materia di dirigenza pubblica, segretari comunali e provinciali, dirigenti sanitari. Si prevede l'istituzione di ruoli unici per i dirigenti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali; viene abolita la figura (e non della funzione) dei segretari comunali che diventano dirigenti degli enti locali. E' stabilita la periodicità del concorso e del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti e viene ridefinito il ruolo della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Gli incarichi dirigenziali dureranno quattro anni, rinnovabili senza procedura selettiva per una sola volta, per due anni purché il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva. Per il dirigente che ha ottenuto una valutazione negativa si prevede la decadenza dal ruolo unico e la possibilità di collocazione in qualità di funzionario. Sono altresì previste la valorizzazione dei risultati della valutazione ai fini della carriera e una nuova disciplina per il conferimento degli incarichi della dirigenza sanitaria fondata su trasparenza delle procedure e valutazione dei profili. Per quanto concerne gli EPR le disposizioni intendono favorire regole e controlli più consoni alle peculiarità degli scopi istituzionali degli stessi , una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane e finanziarie, la definizione del ruolo dei ricercatori nel rispetto della Carta europea e regole più semplici per l’attività degli EPR: dalle missioni internazionali, al reclutamento, agli acquisti; portabilità e titolarità dei progetti di ricerca.
Semplificazione normativa - Gli artt. 16 - 23 prevedono ulteriori deleghe per elaborare testi unici delle disposizioni in materie oggetto di stratificazioni normative, soprattutto per quanto riguarda il lavoro pubblico, le società partecipate da pubbliche amministrazioni e i servizi pubblici locali.