Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87

Ente: 
Governo
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
161
Data Fonte: 
13/07/2018
Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese
Thesaurus: 
Imprese
Lavoratori
Abstract: 

Il c.d. “Decreto dignità” introduce disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni fiscali per professionisti e imprese. In particolare, si prevede che, fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali, l’eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate. In presenza di una di queste condizioni già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 24 mesi. Inoltre, per favorire l’utilizzo di forme contrattuali stabili, si prevede l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. Sono altresì previste ulteriori misure di semplificazione fiscale attraverso la revisione del  “redditometro” in chiave di contrasto all’economia sommersa.  Tra queste, il rinvio della prossima scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute, nonché l’abolizione dello split payment  per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto. Sempre in un’ottica di salvaguardia dei livelli di occupazione sono previste limitazioni alla delocalizzazione delle imprese che hanno beneficiato di aiuti di Stato attraverso misure come il recupero dell’iperammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti.