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Il DPCM in oggetto, riguarda l’assunzione di personale a tempo indeterminato presso specifiche amministrazioni dello Stato, fa riferimento all’avvio di procedure concorsuali e alle relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, facendo espressamente riferimento all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 3, comma 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni. Il DPCM richiama tra l'altro, l'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che disciplina la mobilità tra le amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.
Il DPCM in oggetto, riguarda l’assunzione di personale a tempo indeterminato presso specifiche amministrazioni dello Stato, fa riferimento all’avvio di procedure concorsuali e alle relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, facendo espressamente riferimento all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 3, comma 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni. Il DPCM richiama tra l'altro, l'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che disciplina la mobilità tra le amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.



