INPS - Messaggio 31 maggio 2017, n. 2243

Assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione.
Thesaurus: 
Disoccupazione
Apprendistato
Abstract: 

Con il presente messaggio si forniscono le indicazioni volte a favorire l’adozione dei necessari profili di omogeneità nell’applicazione del regime contributivo proprio dell’istituto dell’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai sensi dell’art. 47, comma 4 del d.lgs. n. 81/2015. Al riguardo, si ricorda preliminarmente che le citate disposizioni si pongono in una prospettiva di sostanziale continuità rispetto al quadro normativo delineato dall’abrogato decreto legislativo n. 167/2011 (testo unico dell’apprendistato), nonché dagli adeguamenti introdotti dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati). In particolare, in base all’art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità (infra par. 1) o di un trattamento di disoccupazione (infra par. 2). Sul piano generale, si evidenzia come, in linea di continuità con gli orientamenti amministrativi già adottati dall’Istituto al riguardo (circ. n. 128/2012), il regime contributivo applicabile alle due predette fattispecie sia il medesimo previsto per le assunzioni in apprendistato  professionalizzante, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge.
 

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