Tu sei qui
Il presente decreto individua, in esecuzione ed attuazione dell'art. 17, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire e disciplina le modalità tecniche di comunicazione, acquisizione e fruizione delle citate informazioni. Sono tenute alla comunicazione le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quelle individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Può essere altresì richiesta ai soggetti partecipati dalle Amministrazioni pubbliche citate.