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Con il presente atto, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanitàpubblica, dispone che al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misureprecauzionali di contenimento di disporre, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali: viene confermato quanto disposto con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 65/2020; e si indicano le disposizioni per lo svolgimento di attività ludiche, ricreative - Centri estivi per i bambini di età zero - treanni e campi estivi che prevedono il pernottamento perbambini di età superiore a sei anni.
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